- Quanto si paga: 0,25% o 2%
- Cos’è l’imposta sostitutiva
- Come si calcola
- Quando spetta l’aliquota 0,25%
- Prima casa e abitazione principale
- Quando si applica il 2%
- Mutuo cointestato
- Chi paga e quando
- Surroga e rinegoziazione
- Mutuo di sostituzione
- Decadenza dai benefici prima casa
- Fondo Consap e under 36
- Imposta sostitutiva e TAEG
- Errori frequenti e checklist
Imposta sostitutiva mutuo prima casa 2026: quanto si paga?
Nel caso tipico di una persona fisica che stipula un mutuo a medio-lungo termine per acquistare, costruire o ristrutturare una casa con i requisiti fiscali “prima casa”, l’imposta sostitutiva è pari allo 0,25% del capitale erogato. Quando invece il finanziamento riguarda un’abitazione e le relative pertinenze che non possono beneficiare delle condizioni “prima casa”, l’aliquota può essere del 2%. Il punto importante è che la percentuale si applica al finanziamento, non al prezzo dell’immobile.
| Importo del mutuo | Imposta 0,25% | Imposta 2% | Differenza |
|---|---|---|---|
| 100.000 € | 250 € | 2.000 € | 1.750 € |
| 150.000 € | 375 € | 3.000 € | 2.625 € |
| 200.000 € | 500 € | 4.000 € | 3.500 € |
| 250.000 € | 625 € | 5.000 € | 4.375 € |
Questi esempi servono a capire l’ordine di grandezza. Prima della firma bisogna sempre verificare nel PIES, nel foglio informativo e nel contratto quale trattamento fiscale la banca applicherà alla tua specifica operazione.
Cos’è l’imposta sostitutiva sul mutuo?
Il regime dell’imposta sostitutiva è disciplinato dal D.P.R. 601/1973 per determinate operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. In sostanza, invece di applicare separatamente alcune imposte connesse al finanziamento e alle relative garanzie, si applica un’imposta unica sostitutiva. Il Consiglio Nazionale del Notariato spiega che, nei mutui rientranti nel regime, la banca opera come sostituto d’imposta: trattiene la somma dovuta al cliente e la versa all’Erario.
Questa imposta riguarda il contratto di finanziamento. È diversa dalle imposte che paghi per comprare l’immobile — registro, IVA, imposta ipotecaria e catastale — e non va confusa neppure con la detrazione degli interessi del mutuo prima casa, che opera successivamente nella dichiarazione dei redditi quando sono rispettati requisiti diversi.
È quindi possibile avere contemporaneamente tre piani fiscali differenti: tasse sulla compravendita; imposta sostitutiva sul mutuo; eventuale detrazione IRPEF degli interessi. Parlare genericamente di “tasse del mutuo” senza distinguerli porta facilmente a errori.

Come si calcola l’imposta sostitutiva del mutuo?
La base di calcolo è l’ammontare del finanziamento erogato. Se il mutuo è di 180.000 euro, l’imposta dello 0,25% è 450 euro; con aliquota del 2% sarebbe 3.600 euro. Il valore catastale dell’immobile, il prezzo di vendita e il valore della perizia non diventano automaticamente la base imponibile dell’imposta sostitutiva.
| Formula | Esempio su 180.000 € |
|---|---|
| Mutuo × 0,25% | 180.000 × 0,0025 = 450 € |
| Mutuo × 2% | 180.000 × 0,02 = 3.600 € |
Per questo motivo, due persone che acquistano immobili allo stesso prezzo possono sostenere un’imposta sostitutiva diversa se chiedono importi di mutuo differenti. Anche l’eventuale quota di finanziamento attribuita a ciascun cointestatario può diventare rilevante quando non tutti hanno gli stessi requisiti fiscali.
Quando si applica lo 0,25% sul mutuo prima casa?
Per i finanziamenti destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili a uso abitativo, l’aliquota ridotta dello 0,25% richiede che ricorrano le condizioni fiscali previste per l’agevolazione “prima casa”. La prassi dell’Amministrazione finanziaria precisa inoltre che il mutuatario persona fisica deve rendere nel contratto la dichiarazione necessaria per l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Tra i requisiti dell’agevolazione “prima casa” rientrano, in sintesi, la categoria catastale dell’immobile, il Comune in cui si trova e la posizione dell’acquirente rispetto ad altre abitazioni possedute e ad agevolazioni già utilizzate. L’Agenzia delle Entrate ricorda, per esempio, che l’immobile deve appartenere a categorie ammesse e che il requisito territoriale può essere soddisfatto attraverso residenza o attività lavorativa secondo le regole applicabili.
Non basta quindi che tu chiami l’immobile “la mia prima casa” nel linguaggio quotidiano. Serve che l’operazione rientri nel regime fiscale prima casa. Per preparare la pratica puoi leggere anche requisiti mutuo prima casa e mutuo agevolato prima casa.
“Prima casa” e “abitazione principale” non sono la stessa cosa
Questa distinzione è uno dei punti più importanti dell’intero argomento. La documentazione ufficiale del Ministero dell’Economia chiarisce che, ai fini dell’imposta sostitutiva, il concetto di “prima casa” non coincide con quello di “abitazione principale” usato per la detrazione degli interessi. Il primo riguarda specifiche agevolazioni sulle imposte indirette; il secondo identifica in generale l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Puoi quindi incontrare situazioni in cui un immobile è abitazione principale ma non possiede i requisiti fiscali “prima casa”, oppure viceversa durante determinate fasi del trasferimento. Per l’aliquota 0,25% devi guardare al regime prima casa; per la detrazione IRPEF degli interessi devi invece verificare le regole dell’abitazione principale.
| Voce | Concetto decisivo | Effetto tipico |
|---|---|---|
| Imposta sostitutiva mutuo | Requisiti fiscali “prima casa” | 0,25% se spettano i requisiti |
| Detrazione interessi | Abitazione principale + altri requisiti TUIR | 19% entro i limiti previsti |
| Imposte di acquisto | Agevolazione “prima casa” | Aliquote ridotte sulla compravendita |

Quando l’imposta sostitutiva sul mutuo è del 2%?
L’aliquota del 2% riguarda i finanziamenti erogati a persone fisiche per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili a uso abitativo e relative pertinenze quando non ricorrono le condizioni “prima casa”. È il caso tipico del finanziamento legato a una seconda casa o a un’abitazione per la quale l’acquirente non può utilizzare l’agevolazione fiscale.
La stessa prassi ufficiale chiarisce però un aspetto che viene spesso semplificato troppo: il 2% non è l’aliquota universale di ogni finanziamento che non sia “prima casa”. Il regime va letto in base alla natura dell’operazione, al soggetto finanziato e alla destinazione del finanziamento. Per esempio, la circolare dell’Amministrazione finanziaria mantiene lo 0,25% per varie operazioni diverse dall’acquisto/costruzione/ristrutturazione di abitazioni e per specifici finanziamenti a imprese o soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per il consumatore che sta comprando casa, però, il confronto pratico più frequente resta questo: prima casa 0,25% vs abitazione non agevolabile 2%.
Imposta sostitutiva nel mutuo cointestato
Nel mutuo cointestato non è corretto presumere che una sola aliquota si applichi sempre a tutto il finanziamento. La prassi ministeriale prevede che tutti i mutuatari rendano la dichiarazione e che l’aliquota sia individuata guardando alla quota di finanziamento riferibile a ciascun mutuatario e alla destinazione di quella quota.
Esempio: due persone chiedono insieme 200.000 euro e, semplificando, il finanziamento è attribuito per metà ciascuno. Se entrambi acquistano con requisiti prima casa, l’intero importo può beneficiare dello 0,25% e l’imposta sarebbe 500 euro. Se invece solo uno dei due possiede i requisiti e per l’altro ricorre la fattispecie soggetta al 2%, la quota di ciascun mutuatario può essere tassata con l’aliquota corrispondente.
| Esempio su 200.000 € | Aliquota | Imposta |
|---|---|---|
| 100.000 € quota mutuatario A con requisiti | 0,25% | 250 € |
| 100.000 € quota mutuatario B senza requisiti | 2% | 2.000 € |
| Totale esempio | Aliquote miste | 2.250 € |
Questo è uno dei casi in cui conviene far verificare la struttura dell’operazione prima del rogito e non scoprire l’imposta soltanto il giorno della firma.
Chi paga l’imposta sostitutiva e quando viene addebitata?
Il costo economico ricade sul mutuatario, mentre la banca opera come sostituto d’imposta: secondo il Notariato, trattiene direttamente la somma dovuta e la versa all’Erario. Nei fogli informativi bancari l’imposta compare normalmente tra le spese connesse alla stipula e viene calcolata sul capitale erogato.
In pratica, il meccanismo operativo può essere rappresentato come una trattenuta sull’erogazione oppure come un addebito connesso alla stipula secondo le procedure della banca. Per evitare sorprese, verifica l’importo nel PIES e chiedi come sarà materialmente contabilizzato. Se, per esempio, ti servono esattamente 200.000 euro per completare il piano finanziario, devi sapere in anticipo se determinate spese saranno trattenute dall’importo erogato o pagate separatamente.

Surroga del mutuo: si paga di nuovo l’imposta sostitutiva?
Nella surroga o portabilità il mutuatario trasferisce il debito residuo a una nuova banca mantenendo l’ipoteca originaria. La guida del Consiglio Nazionale del Notariato indica per la surrogazione imposta sostitutiva: no; anche fogli informativi bancari aggiornati nel 2026 riportano la surroga come esente dall’imposta sostitutiva.
Questo è uno dei motivi per cui la surroga del mutuo va distinta dal mutuo di sostituzione. Nella portabilità, inoltre, l’importo del nuovo finanziamento deve corrispondere al debito residuo secondo la struttura prevista dalla disciplina della surroga: non è lo strumento per ottenere liquidità aggiuntiva.
Anche la rinegoziazione con la banca originaria, quando modifica condizioni del mutuo esistente senza accendere un nuovo finanziamento, non comporta in genere una nuova imposta sostitutiva. Il Notariato distingue chiaramente rinegoziazione, surroga e sostituzione proprio perché hanno effetti e costi differenti.
Mutuo di sostituzione: l’imposta può tornare
Nel mutuo di sostituzione si estingue il vecchio finanziamento e se ne accende uno nuovo. A differenza della surroga, la nuova operazione può consentire anche di modificare l’importo finanziato, ma si tratta di un nuovo contratto: secondo la guida del Notariato, l’imposta sostitutiva torna quindi tra i costi da considerare.
L’aliquota del nuovo finanziamento dipenderà dalle caratteristiche dell’operazione e dalla presenza o meno dei requisiti applicabili. Se stai valutando la sostituzione solo per ottenere un tasso migliore, confronta sempre il risparmio sugli interessi con imposta, notaio, istruttoria, eventuale nuova perizia e altri costi. Una rata inferiore non garantisce automaticamente un costo totale inferiore.
Cosa succede se perdi i benefici “prima casa”?
Il D.P.R. 601/1973 contiene una regola specifica per il caso in cui l’acquirente decada dai benefici “prima casa” per dichiarazione mendace oppure per un trasferimento dell’immobile che determina la decadenza secondo la normativa applicabile. L’ufficio può recuperare la differenza tra l’aliquota del 2% e quella dello 0,25%, quindi l’1,75% del finanziamento interessato, oltre alla sanzione prevista dalla norma e agli interessi.
L’articolo 20 del D.P.R. 601/1973 indica una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza d’imposta nei casi descritti dalla disposizione. Le conseguenze dipendono però dalla concreta causa di decadenza e dalle eventuali regole che permettono di conservare l’agevolazione, per esempio quando si vende e si riacquista nei termini previsti.
Se stai programmando una vendita ravvicinata della prima casa, non considerare quindi solo le imposte della compravendita: verifica anche gli effetti sul finanziamento originariamente tassato allo 0,25%.
Fondo Prima Casa Consap e under 36: l’imposta è sempre esente?
No. Il Fondo di Garanzia Prima Casa Consap e l’imposta sostitutiva sono due elementi diversi. Consap fornisce una garanzia pubblica sul mutuo per i soggetti e le operazioni che rispettano i requisiti del Fondo; la garanzia non significa automaticamente che ogni imposta collegata al finanziamento sia azzerata.
Esisteva una specifica esenzione fiscale introdotta nel 2021 per determinate operazioni agevolate dei giovani, ma la norma prevedeva espressamente un periodo temporale e l’applicazione agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2023. Nel 2026 non va quindi presentata come un’esenzione generale vigente per qualsiasi mutuo under 36.
Per un mutuo Consap attuale, diversi fogli informativi bancari continuano infatti a riportare l’imposta sostitutiva dello 0,25% nelle operazioni prima casa. Se stai cercando un finanziamento agevolato, verifica sempre separatamente garanzia pubblica, condizioni del mutuo e regime fiscale.

L’imposta sostitutiva entra nel TAEG?
Nei documenti di trasparenza del credito immobiliare, l’imposta sostitutiva viene normalmente considerata tra i costi connessi al finanziamento utilizzati nel calcolo del TAEG quando applicabile. Per questo il TAEG è più utile del solo TAN per confrontare due mutui: include una parte dei costi necessari per ottenere il credito e consente di leggere l’operazione in modo più completo.
Tuttavia, non basta confrontare un singolo numero senza controllare le ipotesi utilizzate. Guarda insieme: importo e durata; TAN e TAEG; istruttoria e perizia; incasso rata; assicurazioni richieste; imposta sostitutiva; eventuali prodotti collegati; flessibilità del contratto. Se vuoi capire il costo fiscale annuale dopo la stipula, consulta anche la guida sulla detrazione degli interessi del mutuo.
Errori frequenti sull’imposta sostitutiva del mutuo
- Calcolarla sul prezzo della casa: la base è l’importo del finanziamento erogato.
- Pensare che “prima casa” significhi semplicemente prima abitazione acquistata: servono i requisiti fiscali previsti.
- Confondere prima casa e abitazione principale: sono concetti utilizzati per agevolazioni diverse.
- Applicare automaticamente il 2% a qualunque finanziamento non prima casa: la normativa è più articolata.
- Ignorare la cointestazione: le quote dei mutuatari possono avere trattamento differente.
- Pensare di pagare di nuovo l’imposta in una surroga: la portabilità ha una disciplina specifica.
- Confondere surroga e sostituzione: nel nuovo mutuo di sostituzione l’imposta può essere nuovamente dovuta.
- Considerare Consap o under 36 sinonimo di esenzione: nel 2026 la vecchia esenzione temporanea non è una regola generale.
Checklist prima della stipula
| Controllo | Perché farlo |
|---|---|
| Requisiti fiscali prima casa | Determinano l’aliquota agevolata nell’operazione abitativa |
| Importo del mutuo | È la base su cui calcolare la percentuale |
| Cointestatari | Le quote possono avere aliquote differenti |
| PIES e foglio informativo | Mostrano i costi indicati dalla banca |
| Tipo di operazione | Surroga, rinegoziazione e sostituzione non sono equivalenti |
| TAEG | Aiuta a confrontare il costo complessivo del credito |
Domande frequenti sull’imposta sostitutiva del mutuo
Quanto è l’imposta sostitutiva sul mutuo prima casa?
Nel caso tipico di mutuo a medio-lungo termine destinato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di un’abitazione con requisiti fiscali “prima casa”, l’aliquota è dello 0,25% dell’importo finanziato.
Su 200.000 euro di mutuo quanto pago di imposta sostitutiva?
Con aliquota dello 0,25%, l’imposta è 500 euro. Se l’operazione abitativa rientra invece nell’aliquota del 2%, l’importo è 4.000 euro.
La surroga del mutuo paga l’imposta sostitutiva?
No, la disciplina della portabilità prevede un trattamento specifico e la guida del Notariato indica che sulla surroga non si paga una nuova imposta sostitutiva.
Prima casa e abitazione principale sono la stessa cosa per questa imposta?
No. Per l’imposta sostitutiva è decisivo il concetto fiscale di “prima casa”; “abitazione principale” è invece rilevante, tra l’altro, per la detrazione IRPEF degli interessi del mutuo.
Con un mutuo Consap under 36 l’imposta è zero?
Non automaticamente. La vecchia esenzione fiscale collegata a specifiche agevolazioni under 36 aveva un periodo temporale definito fino al 31 dicembre 2023. Nel 2026 occorre verificare il regime applicabile al singolo contratto.
Fonti e riferimenti
- Ministero dell’Economia e delle Finanze — Prassi sull’imposta sostitutiva dei finanziamenti
- Agenzia delle Entrate — L’acquisto della casa e benefici prima casa
- Normattiva — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
- Consiglio Nazionale del Notariato — Trattamento fiscale del mutuo
- Consiglio Nazionale del Notariato — Rinegoziazione, surroga e sostituzione
- Consiglio Nazionale del Notariato — Mutuo informato
- Banca d’Italia — Trasparenza delle operazioni e definizione di imposta sostitutiva
- Consap — Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa




